Analizziamo le maggioranze condominiali previste dall'attuale normativa con attenzione ai quorum costitutivi e deliberativi. Con la delibera, l'assemblea manifesta la sua volontà attraverso la quale provvede a disciplinare e gestire i beni e i servizi condominiale.
L'assemblea è la sede naturale delle decisioni condominiali.
Solo la decisione dell'assemblea, peraltro assunta nel rispetto delle norme, potrà essere vincolante; una raccolta firme, effettuata senza le garanzie delle norme sulla convocazione e sulla tenuta dell'assemblea, per quanto non risulti casistica sul punto, si esporrebbe a contestazione.
Le decisioni del condominio si assumono secondo le regole, predisposte, della maggioranza e del confronto, della dialettica, che vengono dalla compresenza di tutte le persone aventi diritto a essere presenti e (quindi) a essere convocate.
Per una corretta convocazione dell’assemblea condominiale, sia essa ordinaria che straordinaria, è necessario inviare la comunicazione rispettando le disposizioni del codice civile. L’amministratore deve inviare ai condomini la convocazione dell’assemblea almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione con l’indicazione del luogo e dell’ora dove si svolgerà la riunione.
L'art. 66 delle dd.aa. del codice civile prescrive quattro modi di convocare un'assemblea di condominio:
1) posta raccomandata;
2) posta elettronica certificata (PEC);
3) fax;
4) tramite consegna a mano.
NOTE: le norme e la giurisprudenza non prevedono la consegna della convocazione d'assemblea a mezzo SMS, mail ordinarie (anche se con ricevuta di lettura), a mezzo telefono e con il passaparola. L'affissione in bacheca (attenzione alla privacy) è prevista solo per gli effetti del 1117-ter per le modifiche delle destinazioni d'uso delle parti comuni.
All’amministratore non possono esser conferite deleghe per la partecipazione a qualsiasi assemblea per evitare conflitti di interesse.