Se uno dei condomini intende installare un condizionatore sulla facciata dell'edificio, non deve chiedere il permesso all'assemblea, ma, se così facendo viola l'estetica del palazzo, o se l'apparecchio è talmente grande da impedire ai vicini di godere dello stesso diritto, dovrà rimuoverlo. Occorre rispettare due limiti fondamentali: il primo è quello di non alterarne la destinazione, il secondo è quello di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Per installare un condizionatore non sono necessarie particolari autorizzazioni amministrative. Questo lo si desume dalle previsioni di cui al glossario dell'edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018) che espressamente annovera nel regime giuridico dell'edilizia libera gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Consigliabile comunque effettuare un passaggio all'ufficio tecnico del proprio Comune per verificare se non sono previsti adempimenti particolari. L'art. 1122 c.c. chiarisce espressamente che il condomino debba comunque darne preventivamente notizia all'amministratore, il quale ne riferisce all'assemblea
Il regolamento di condominio può vietare espressamente l'installazione di condizionatori in facciata e il condomino non può che attenersi a tale disposizione che, però, è valida solo se è contenuta in un regolamento predisposto dal costruttore del caseggiato (c.d. contrattuale) ed è stata accettata dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto o se è stata approvata dalla totalità dei condomini in sede di approvazione del regolamento assembleare.
Illegittimo l'innesto lo scarico della condensa del condizionatore nel tubo pluviale in quanto si altera la destinazione del predetto bene comune che è solo quella di raccogliere e scaricare e acque meteoriche.
Giurisprudenza:
Le parti comuni sono definite dall'art. 1117 c.c. e si intendono tutte quelle parti dell'edificio necessarie all'uso comune.
Ci si può servire delle parti comuni, nei limiti del 1102 c.c.:
"ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".
Ciò significa in pratica che utilizzare un bene condominiale in comune vuol dire:
Nel caso non si rispetti la natura dello spazio comune occupandolo con scatole, bici mobilio e altri oggetti anche temporaneamente, l'amministratore procedere con un invito alla rimozione e in caso di rifiuto può attivarsi anche per le vie giudiziarie.
I condomini, a meno che non lo vieti il regolamento o non lo consenta lo stato dei luoghi (per es. perché lo spazio è ristretto), possono collocare sul pianerottolo piante, portaombrelli, oggetti ornamentali, tappeti e zerbini, a condizione di non creare situazioni di pericolo per chi transita lungo le scale, o di non costringerlo a movimenti disagevoli.
Giurisprudenza:
Le chiavi dei locali comuni di un condominio spettano a tutti i condomini se i locali in questione permettono l’accesso ad aree comuni dello stesso condominio destinati all’uso comune anche se delimitati o sbarrati da porte o cancelli ma che devono essere accessibili a tutti e, di conseguenza, tutti i condomini devono avere le chiavi di accesso a tali locali.
Con il possesso e la custodia delle chiavi non significa avere libero accesso a tutti i locali o aree comuni. Ad esempio, accedere al vano tecnico dell'ascensore è vietato salvo che per operazioni di soccorso effettuate da personale qualificato con la reperibilità delle chiavi da parte dei condomini. Altro esempio è il proprietario di piano attico che non può vietare la consegna delle chiavi del terrazzo condominiale a tutti i condomini adducendo a questioni di privacy o sicurezza. Divieto superabile solo se disciplinato negli atti di compravendita con le servitù prediali.
E’ bene precisare che sono considerati locali comuni di un condominio, secondo la normativa, tutte le aree di un edificio condominiale di proprietà comune delle singole unità immobiliari dell’edificio. L'art. 1117 del codice civile in via esemplificativa e non tassativo elenca le parti comuni di un edificio. Di seguito un elenco esemplificativo:
Se, il regolamento di condominio di natura contrattuale o da titolo originario di costruzione, ad alcuni impianti o aree possono accedere solo alcuni condomini, allora le chiavi le hanno solo coloro hanno diritto ad accedervi
Vi sono, però, alcuni locali che pur essendo considerati comuni al condominio in molti casi non sono (e non devono essere) accessibili a tutti e si tratta, come da alcune regole di sicurezza o condominiali, di locali contatori, locale dei motori dell’ascensore o dell’autoclave. In questi casi, per una questione di sicurezza, l’assemblea condominiale stabilisce nella maggioranza dei casi di concedere le chiavi dei suddetti locali condominiali non a tutti i condomini ma solo all’amministratore, che a sua volta le affida al personale competente.
Giurisprudenza: