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Cos'è la conformità urbanistica e catastale?

La conformità urbanistica e catastale attestano che lo stato di fatto dell’immobile corrisponda a quanto depositato al Comune e al Catasto. 

Spesso “conformità urbanistica” e “conformità catastale” vengono utilizzati come sinonimi. Ma non è affatto così perché:
• sono due attestazioni differenti
• coinvolgono uffici diversi
• hanno funzioni diverse

L’unica cosa che le accomuna è che entrambe certificano che lo stato di fatto dell’unità immobiliare sia corrispondente ai documenti che sono depositati nei rispettivi sportelli di competenza.

La Conformità catastale di una casa certifica che lo stato di fatto (ovvero lo stato dei luoghi dell’immobile) sia esattamente uguale alla piantina depositata al Catasto fabbricati.

Per verificarlo, basta richiedere una planimetria e confrontare la mappa con gli spazi e gli ambienti reali. Per ottenere la planimetria di casa occorre rivolgersi allo sportello del Catasto fabbricati (gestito dall’Agenzia delle Entrate). 

Nella planimetria sono rappresentati:
– le divisioni degli spazi interni
– dove sono collocate le aperture di casa (porte e finestre)
– l’eventuale sagoma dei luoghi esterni (terrazzi, balconi, giardini, ecc…)

Ciò che si vede nella piantina deve essere uguale a ciò che si osserva facendo un’ispezione sul posto degli ambienti.

Oltre alla rappresentazione grafica, la planimetria contiene altri dati, quali:
• i dati catastali (foglio, particella, subalterno)
• l’indicazione della destinazione degli spazi interni e delle pertinenze (cucina, wc, cantina, ecc…)
• il nominativo del proprietario di casa (il solo a poter richiedere il documento o un suo delegato)

Se vi è corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e quanto disegnato nella piantina, si può parlare di conformità catastale. Affinché la conformità sia piena, è necessario che anche la destinazione d’uso dei locali sia corrispondente alla categoria catastale associata all’immobile.

Tutt’altra cosa è la Conformità Urbanistica. Certifica che lo stato di fatto dell’immobile sia corrispondente ai titoli abilitativi depositati presso lo sportello tecnico per l’edilizia presente in ogni Comune. I titoli abilitativi sono delle pratiche burocratiche che si devono presentare (Cila, scia, ecc…) od ottenere (permesso di costruire) dal Comune territorialmente competente per poter effettuare dei lavori edilizi. Nel titolo abilitativo sono esposti gli interventi che si vogliono realizzare, oltre che planimetrie e disegni grafici, in modo da provare che i lavori edilizi rispettino le normative edilizie, sia regionali che comunali. In mancanza del titolo abilitativo non si possono eseguire i lavori, altrimenti si configurerebbe un abuso edilizio. I titoli abilitativi sono depositati presso l’ufficio tecnico del Comune e solo grazie alla loro registrazione si può ottenere la cosiddetta conformità urbanistica.

In sintesi:

1. La conformità urbanistica certifica che lo stato di fatto dell’immobile è coerente con i titoli abilitativi depositati in Comune e che rispetta, quindi, le normative nazionali, regionali e comunali edilizie.
2. La conformità catastale attesta che lo stato dei luoghi è esattamente uguale alla rappresentazione grafica riportata sulla piantina depositata in Catasto.

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