Cosa succede se un fornitore chiede all’amministratore i dati dei condomini morosi? L’art. 63 comma 1 disp. att.ve c.c. afferma che l’amministratore:
“è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”
La norma rende obbligatoria la comunicazione dei dati dei condomini da parte dell’amministratore garantendo al terzo il diritto di ottenerli. L’onere in capo al professionista è stato inteso dalla prevalente giurisprudenza di merito quale dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale. Ciò delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto dalla legge direttamente in capo all’amministratore; obbligo che esula dal contenuto del rapporto di mandato tra lui ed i condomini.
Di contro, il comportamento dell’amministratore che non fornisce al creditore la documentazione richiesta, precludendo il soddisfacimento della pretesa creditoria, deve ritenersi palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva.
Questo è quanto affermato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4692 del 15.05.2018 la quale conferma alcuni concetti ormai costanti nella giurisprudenza di merito.
Una volta escussi i soggetti indicati, il creditore potrà rivolgersi – sempre pro-quota – nei confronti dei condomini in bonis. Per questo motivo ritengo legittima la richiesta dei dati anche dei condomini in regola con i pagamenti; in caso contrario il creditore non potrebbe agevolmente esercitare quanto previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. e dai principi di parziarietà di cui alla Cassazione 9148/2008.
Sul punto si è già espresso il Tribunale di Agrigento con l’ordinanza 21.03.2018; il magistrato incaricato ha condannato il condominio convenuto:
Giurisprudenza:
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 1 luglio 2022, n. 5192 (La richiesta è rivolta nei confronti del condominio in persona dell'amministratore (cfr. Tribunale di Tivoli, 16 novembre 2015; Tribunale di Roma, 1 febbraio 2017; Tribunale di Napoli, 15 febbraio 2019 e 21 luglio 2020; da ultimo si veda Corte d'Appello di Napoli n.3015 del 28 giugno 2022), essendo ormai superato quell'orientamento che considerava legittimato passivo l'amministratore personalmente trattandosi di obbligo posto dalla legge a suo carico).