Domande
Argomenti

Comproprietari e quote condominiali

I comproprietari di un’unità immobiliare in condominio sono tenuti in solido, verso il condominio, al pagamento degli oneri condominiali. l'obbligazione dei comproprietari rispetto agli oneri condominiali è di natura solidale. 

I comproprietari, pro-indiviso della medesima unità immobiliare (rientrano nella fattispecie anche gli eredi), sono legati tra loro da un vincolo di solidarietà (con il conseguente diritto del condominio di pretendere da ciascuno di essi l’estinzione dell’intero debito. Possiamo schematizzare il ragionamento come segue: 

  • l'obbligazione avente ad oggetto le spese condominiali è determinata con riferimento al valore della singola unità immobiliare dell'edificio in condominio, e cioè al valore del piano o porzione di piano che spetta ai singoli condomini in proprietà esclusiva;
  • al lato soggettivo, nel caso di una comunione (e cioè nell’ipotesi che un’unità in condominio appartenga a più soggetti), la comunione medesima viene riguardata sul piano del diritto positivo, più nel suo aspetto unitario che non in quello della scomposizione nei singoli diritti di proprietà sulla quota ideale. Basti pensare che l'art. 67 disp. att. cod. civ. impone che i comproprietari abbiano un solo rappresentante nell'assemblea;
  • detto altrimenti:
    • l'obbligo del contributo alle spese grava sul titolare del piano o della porzione di piano, inteso come cosa unica;
    • i comproprietari della singola unità costituiscono, rispetto al condominio, un insieme unico.
  • inoltre, trova applicazione l’art. 1294 cod. civ., ai sensi del quale la solidarietà tra condebitori si presume. Questa norma “non è derogata dalla normativa sulla comproprietà”;
  • da quanto sopra discende che ciascuno dei comproprietari dell’unità immobiliare è tenuto in solido con gli altri verso il condominio;

Anche se tra comproprietari le quote non sono ripartite in parti uguali questo assume rilievo esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra comunisti; la misura della quota individuata secondo legge o contratto, non implica in alcun modo un'attuazione parziaria dell'obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore
 

Giurisprudenza:

  • Cassazione 21/10/2011, n. 21907 (i comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominialisia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi 
  • Tribunale Bologna 27/03/2018 
  • Cassazione 20/12/2018, n. 33039 (I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono, tenuti in solido, e non pro quota, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perchè detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell'unità immobiliare come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme). 
  • Cassazione 04/02/20216, n. 2195 (Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha sancito che in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, sussiste l’obbligo di partecipare ad esse su tutti i comunisti, a prescindere da una eventuale separazione intercorsa fra in coniugi, in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso “pro quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’art. 1110 cod. civ. Da ciò discende che le prescrizioni ivi previste debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle di conservazione, anche alle spese necessarie perchè la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale).

 

 

 

 

S
#53284 visualizzazioni

Apertura Uffici:
Lun. - Ven. 10:00-12:00 / 17:00-20:00