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Il condizionatore in facciata

Se uno dei condomini intende installare un condizionatore sulla facciata dell'edificio, non deve chiedere il permesso all'assemblea, ma, se così facendo viola l'estetica del palazzo, o se l'apparecchio è talmente grande da impedire ai vicini di godere dello stesso diritto, dovrà rimuoverlo. Occorre rispettare due limiti fondamentali: il primo è quello di non alterarne la destinazione, il secondo è quello di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Per installare un condizionatore non sono necessarie particolari autorizzazioni amministrative. Questo lo si desume dalle previsioni di cui al glossario dell'edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018) che espressamente annovera nel regime giuridico dell'edilizia libera gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Consigliabile comunque effettuare un passaggio all'ufficio tecnico del proprio Comune per verificare se non sono previsti adempimenti particolari. L'art. 1122 c.c. chiarisce espressamente che il condomino debba comunque darne preventivamente notizia all'amministratore, il quale ne riferisce all'assemblea

Il regolamento di condominio può vietare espressamente l'installazione di condizionatori in facciata e il condomino non può che attenersi a tale disposizione che, però, è valida solo se è contenuta in un regolamento predisposto dal costruttore del caseggiato (c.d. contrattuale) ed è stata accettata dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto o se è stata approvata dalla totalità dei condomini in sede di approvazione del regolamento assembleare.

Illegittimo l'innesto lo scarico della condensa del condizionatore nel tubo pluviale in quanto si altera la destinazione del predetto bene comune che è solo quella di raccogliere e scaricare e acque meteoriche.

Giurisprudenza:

  • TAR di Brescia 02 agosto 2022, 770 (l'attività di una gelateria non richiede la presenza di un climatizzatore: con tale apparecchio infatti la temperatura nei relativi locali è certamente più gradevole per il personale e la clientela, ma per la produzione e la conservazione del prodotto sono ovviamente necessari impianti frigoriferi. In altre parole l'installazione di un impianto di climatizzazione con unità esterne non costituisce una necessità incomprimibile per questo tipo d'impresa). 
  • Cassazione 13/07/2017, n . 17400 (importante principio sull’uso della cosa comune e sull’interpretazione dell’art. 1102 c.c. Nella specie trattasi di un condizionatore installato su un ballatoio comune che occupava più della metà dell’intera superficie. In particolare, il ragionamento della Suprema Corte è che «ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini» e anche che l’art. 1102 c.c. prevede due limiti all’utilizzo della parte comune: il divieto di alterare la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Nel caso in oggetto, il condomino ha utilizzato il 60% della superficie disponibile e di conseguenza aveva impedito agli altri condomini del piano di istallare a loro volta un impianto di condizionamento dell’aria, violando quindi i principi poc’anzi illustrati. Il condizionatore, quindi, costituiva una lesione del loro diritto, con conseguente conferma dell’ordine di rimozione del manufatto già sancita dalle decisioni dei giudici di merito).
  • Tribunale Padova 22/02/2011, n. 352 (non consentito l'apertura di un foro nel muro perimetrale comune per consentire ad un tubo del diametro di 2 cm. circa di immettersi nel tubo pluviale condominiale circa 2 cm. Il tubo corrugato inizia in corrispondenza di un punto predisposto per un eventuale futuro split di condizionamento collocato nella parte alta di una parete interna e quindi, correndo incassato entro quest'ultima e successivamente al di sotto del massetto/pavimento esistenti, raggiunge l'esterno individua, senza dubbio, una modifica della cosa comune (muro perimetrale comune e pluviale condominiale).
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