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Occupare le parti comuni

Le parti comuni sono definite dall'art. 1117 c.c. e si intendono tutte quelle parti dell'edificio necessarie all'uso comune.

Ci si può servire delle parti comuni, nei limiti del 1102 c.c.:

"ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".

Ciò significa in pratica che utilizzare un bene condominiale in comune vuol dire: 

  • non apportare modifiche alla destinazione d'uso della parte comune;
  • permettere e rispettare il pari godimento degli latri inquilini.

Nel caso non si rispetti la natura dello spazio comune occupandolo con scatole, bici mobilio e altri oggetti anche temporaneamente, l'amministratore procedere con un invito alla rimozione e in caso di rifiuto può attivarsi anche per le vie giudiziarie.

I condomini, a meno che non lo vieti il regolamento o non lo consenta lo stato dei luoghi (per es. perché lo spazio è ristretto), possono collocare sul pianerottolo piante, portaombrelli, oggetti ornamentali, tappeti e zerbini, a condizione di non creare situazioni di pericolo per chi transita lungo le scale, o di non costringerlo a movimenti disagevoli.

Giurisprudenza:

  • Cassazione 24/02/2004, n. 3640: l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto al duplice divieto sopra menzionato
  • Cassazione 06/05/1988, n. 3376: possibile collocare piante ornamentali, zerbini, tappeti ecc., purché non limitino o rendano comunque pericoloso per il loro ingombro, l’accesso alle scale.
  • Tribunale di Brindisi 13 luglio 2022, n. 1105: l'amministratore non può agire con violenza sulle cose del singolo condomino presenti sulle parti comuni. Attività che non rientra tra i compiti dell'amministratore che deve rivolgersi alle autorità competenti.
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