Le parti comuni sono definite dall'art. 1117 c.c. e si intendono tutte quelle parti dell'edificio necessarie all'uso comune.
Ci si può servire delle parti comuni, nei limiti del 1102 c.c.:
"ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".
Ciò significa in pratica che utilizzare un bene condominiale in comune vuol dire:
Nel caso non si rispetti la natura dello spazio comune occupandolo con scatole, bici mobilio e altri oggetti anche temporaneamente, l'amministratore procedere con un invito alla rimozione e in caso di rifiuto può attivarsi anche per le vie giudiziarie.
I condomini, a meno che non lo vieti il regolamento o non lo consenta lo stato dei luoghi (per es. perché lo spazio è ristretto), possono collocare sul pianerottolo piante, portaombrelli, oggetti ornamentali, tappeti e zerbini, a condizione di non creare situazioni di pericolo per chi transita lungo le scale, o di non costringerlo a movimenti disagevoli.
Giurisprudenza: