Chi subentra nella qualità di condomino deve comunicare all'amministratore le proprie generalità e adempiere al n. 6 del 1130 c.c. in merito all'anagrafica condominiale.
La norma così recita:
"ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili
SUGGERIMENTI: